Statuto

STATUTO

ART. 1

1)   Viene costituita, esclusivamente per fini di solidarietà, l’Associazione di Volontariato senza fini di lucro, denominata “M.P.A. – Movimento per l’Alleluia” con sede in Rimini, Via F.ili Bandiera, 34.

2)   La durata dell’Associazione è di cinque anni, ed è tacitamente rinnovata di quinquennio in quinquennio, salvo contraria deliberazione dell’Assemblea ordinaria.

ART.2

Scopi e finalità

1)   In ossequio ai dettami della legge quadro sul volontariato n. 266 del 11/08/1991, in sintonia con il costante, insegnamento del Magistero della Chiesa Cattolica, ed ispirandosi alla vita, agli insegnamenti, al carisma, alla spiritualità ed alle opere della Beata Madre Elisabetta Renzi, l’Associazione si prefigge lo scopo, di promuovere, svolgere e cogestire, in collaborazione con gli Enti pubblici, con gli Enti privati, con gli Istituti e le Istituzioni religiose, con l’Istituzione scolastica statale e non statale, ogni iniziativa atta alla educazione, alla formazione, all’assistenza sociosanitaria, al recupero, all’integrazione, al sostegno ed alla socializzazione.

2)   Destinatari ne sono i giovani in età prescolare e i giovani in età scolare, i giovani in situazione di disagio famigliare, le ragazze madri, i disabili, gli handicappati, gli orfani, le persone sole od in situazioni difficili, gli anziani e le famiglie.

3)   Le varie attività saranno svolte dall’Associazione tramite le prestazioni volontarie dei propri associati, integrate da prestazioni professionali e consulenze, nei limiti consentiti della Legge.

4)   L’attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea degli associati.

ART. 3

Patrimonio e risorse economiche

1)   II patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)   dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

b)   da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze risultanti dal rendiconto consuntivo di finre anno;

c)   da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2)   L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a)   contributi degli associati;

b)   contributi privati;

c)   contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d)   contributi di organizzazioni internazionali;

e)   donazioni e lasciti testamentari;

f)    rimborsi derivanti da convenzioni;

g)   entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3)   L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto consuntivo ed un conto di previsione per l’anno successivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati.

ART. 4

Membri dell’Associazione

1)   II numero degli aderenti è illimitato.

2)   Essi sono così suddistinti:

– Associati fondatori, coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;

– Associati ordinari, coloro che si impegnano a condividere ed    a realizzare gli obiettivi dell’Associazione. Può essere prevista la qualifica di:

– Associato sostenitore, per particolari contribuzioni a favore dell’Associazione;

– Associato onorario, per motivi emeriti, che favoriscano il prestigio e l’affermazione della associazione.

3)   Sia l’associato sostenitore, che l’associato onorario, non possiedono particolari privilegi rispetto all’associato ordinario e, qualora non siano in regola con la quota associativa, di cui all’art. 6, non hanno diritto di voto.

ART. 5

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

1)   Sono associati le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

2)   II Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea ordinaria, ed annoterà, in apposito distinto libro, gli associati da assoggettare ad assicurazioni in quanto impegnati in attività di volontariato che comportano rischi personali o responsabilità civile verso terzi.

3)   La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o indegnità: la morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo; la indegnità viene sancita dall’Assemblea ordinaria degli associati. In ogni caso, i motivi di quest’ultimo provvedimento devono essere preventivamente contestati agli associati per iscritto da parte del Consiglio Direttivo, consentendo comunque, nei confronti di detto organo, facoltà di replica.

4)   II venir meno della qualifica di associato non da diritto alla restituzione delle quote associative versate, né tanto meno alla ripartizione pro-quota del patrimonio associativo.

ART. 6

Diritti e doveri degli associati

1)   Tutti gli associati devono sentirsi impegnati a vivere lo spirito e le finalità dell’Associazione, ed a curare la propria formazione, secondo i principi ispiratori dell’Associazione stessa, partecipando agli incontri appositamente organizzati.

2)   Gli associati sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e tutte le deliberazioni adottate dagli organi associativi.

3)   Tutti gli associati devono versare la quota associativa annuale.

4)   Tutti gli associati, in regola con i versamenti dovuti, hanno diritto di partecipare, con espressione di voto, alle assemblee e di prendere parte alle attività dell’Associazione.

ART. 7

Sono organi dell’Associazione:

a)   L’Assemblea degli associati;

b)   II Consiglio Direttivo;

e)   il Presidente.

ART. 8

L’Assemblea

1)   L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e può essere ordinaria e straordinaria.

2)   L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività della Associazione ed inoltre:

a)   approva il rendiconto consuntivo ed il conto di previsione, relativi ad ogni esercizio;

b)   nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

c)   nomina, in caso di necessità, i Probiviri;

d)   delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;

e)   stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

f)    sancisce l’esclusione dei soci per motivi di indegnità;

g)   stabilisce i limiti di spesa da rimborsare agli associati;

h)   provvede agli affari di straordinaria amministrazione.

3)   L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del conto di previsione, ed ogni qualvolta la maggioranza del Consiglio Direttivo, od un decimo degli associati, ne ravvisi l’opportunità.

4)   L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con i criteri previsti per la ordinaria, delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento della Associazione.

5)   L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza,dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell’Assemblea eletto dai presenti.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea.

6)   Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da affiggersi all’albo associativo e da inviarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, tutti gli associati e l’intero Consiglio Direttivo.

7)   L’Assemblea ordinaria è validamente costituita come segue:

-in prima convocazione, con la presenza effettiva della metà degli associati.

– in seconda convocazione, con la presenza di un qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

8)   Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita come segue:

– in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli associati,

– in seconda convocazione, con la presenza della metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

9)   Per deliberare lo scioglimento anticipato, dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10)   Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea ed eventualmente dagli scrutatori, su apposito libro delle Assemblee.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo

1)   II Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall’Assemblea degli associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri, del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

2)   Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, si procederà alla sostituzione con la nomina del primo o dei primi candidati non eletti. I consiglieri, eletti in tali circostanze, resteranno in carica sino a quando vi sarebbero rimasti, coloro che essi hanno sostituito.

3)   Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:

a)   curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b)   predisporre il rendiconto consuntivo e il conto di previsione, dal quale

devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;

c)   nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

d)   deliberare all’unanimità sulle domande di nuove adesioni;

e)   provvedere agli affari di ordinaria amministrazione;

f)    dichiarare la morosità degli associati;

g)   assumere personale dipendente.

4)   II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

5)   II Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo, ed all’ammontare della quota sociale da proporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6)   Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 10

Il Presidente

1)   II Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

2)   Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni spettano al Vice presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo.

3)   Al Presidente spetta il compito di tenere puntualmente aggiornato il libro “prima nota cassa”.

ART. 11

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvi previsti per rimborsi gli associati di cui al precedente art.2, comma 4.

ART. 12

Scioglimento

1)   L’Associazione verrà sciolta alla sua naturale scadenza, salvo quanto previsto all’ari. 1 comma 2, provvedendo l’Assemblea ordinaria alla devoluzione del patrimonio, secondo le norme di legge , ed alla nomina del liquidatore.

2)   Lo scioglimento anticipato dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, come previsto ali’ art. 8 comma 9, la quale provvedere in ordine alla devoluzione del patrimonio, secondo le norme di legge, ed alla nomina del liquidatore.

3)   In caso di scioglimento, i singoli associati non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né tanto meno alla ripartizione pro quota del patrimonio associativo.

ART. 13

Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci tra questi e l’Associazione od i suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea ordinaria.

Essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.

ART.14

Norme generali

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

ART. 15

Registrazione

II presente Statuto, redatto in duplice originale, viene sottoscritto da tutti gli associati fondatori.

Al Presidente, eletto nel primo Consiglio Direttivo, è demandato il compito di sottoscrivere il presente atto in tutte le pagine, di procedere alla registrazione, presso il competente Ufficio del Registro e di espletare le formalità nei confronti dei competenti organi regionali e provinciali.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...